IL SISTEMA DI NOTIFICA DELLE MALATTIE INFETTIVE NELL'UOMO - PROGETTO ZOODIAC
Normativa italiana
Il sistema di notifica delle malattie infettive dell'uomo si basa sul
Decreto Ministeriale del 15 dicembre 1990, che prevede l'obbligo di notifica, da parte del medico, di tutti i casi di malattia diffusiva pericolosa per la salute pubblica all'autorità competente, attraverso un sistema informativo (SIMI) che assicura la condivisione dei dati tra i vari servizi interessati.
Il flusso informativo si svolge attraverso il medico, ospedaliero o di base, che diagnostica la malattia infettiva (per alcune basta il sospetto) ed effettua la segnalazione all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza. Le ASL adottano eventuali misure di profilassi a tutela della salute pubblica e trasmettono la segnalazione alla Regione che ha compito di supervisione e coordinamento e agli Organismi Centrali. Il SIMI stabilisce l'obbligo di notifica per 47 malattie infettive classificate in 4 classi in base alla loro rilevanza di sanità pubblica e al loro interesse sul piano nazionale e internazionale; prevede inoltre una quinta classe che comprende le malattie non elencate nei gruppi precedenti e le zoonosi indicate dal regolamento di Polizia Veterinaria.
Le zoonosi ricadono quasi tutte nella classe II che include le malattie rilevanti perché ad elevata frequenza e/o passibili di interventi di controllo; per alcune è prevista la notifica in classe V e in classe IV quando si verificano come focolai. Per una serie di patologie di particolare interesse di sanità pubblica all'interno del SIMI sono state attivate sorveglianze speciali, con modalità di definizione di caso e flusso dei dati dedicati. Ne sono esempio il Sistema Epidemiologico Integrato dell'Epatite Virale Acuta (SEIEVA - http://old.iss.it/seieva/) che include l'epatite E e il Registro Italiano della Sindrome Emolitico-Uremica che raccoglie anche le infezioni da E. coli produttori di verocitotossina.
NORMATIVA EUROPEA SULLA DICHIARAZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI
La normativa europea con la
Decisione di Esecuzione 2018/945 Della Commissione del 22 giugno 2018 relativa alle malattie trasmissibili e ai problemi sanitari speciali connessi da incorporare nella sorveglianza epidemiologica, nonché alle pertinenti definizioni di caso, indica le definizioni di caso ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili elencate nella decisione 2000/96/CE alla rete di sorveglianza comunitaria.
Sia l'elenco delle malattie che quello delle definizioni di caso sono allineati alla nomenclatura dell'Organizzazione mondiale della sanità in conformità della classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati, decima revisione (ICD-10). Di seguito, tratta dalla stessa Decisione, la spiegazione delle sezioni utilizzate per la definizione e classificazione dei casi.
Criteri clinici
I criteri clinici comprendono i segni e i sintomi comuni e rilevanti che singolarmente o in associazione costituiscono un quadro clinico chiaro o indicativo della malattia. Essi forniscono un quadro generale della malattia e non indicano necessariamente tutti gli aspetti necessari per ciascuna diagnosi clinica.
Criteri di laboratorio
I criteri di laboratorio consistono in un elenco di metodi di laboratorio utilizzati a conferma di un caso. Solitamente un solo test fra quelli compresi nell'elenco è sufficiente a confermare il caso. Qualora sia necessario combinare più metodi per avere una conferma di laboratorio, questo viene specificato. Il tipo di campioni che occorre raccogliere per i test di laboratorio viene precisato solamente quando si considerano pertinenti per confermare una diagnosi solo determinati tipi di campioni. I criteri di laboratorio per i casi probabili figurano solo per alcuni casi eccezionali concordati. Tali criteri consistono in un elenco di metodi di laboratorio che possono essere utilizzati a sostegno della diagnosi di un caso, ma che non ne costituiscono una conferma.
Criteri epidemiologici e correlazione epidemiologica
I criteri epidemiologici si considerano soddisfatti quando è possibile stabilire una correlazione epidemiologica. Per correlazione epidemiologica, durante il periodo di incubazione, s'intende una delle sei forme seguenti:
- trasmissione interumana: il fatto che una persona abbia avuto contatti, in modo tale da aver potuto contrarre l'infezione, con un caso umano confermato in laboratorio,
- trasmissione da animale a uomo: il fatto che una persona che abbia avuto contatti, in modo tale da aver potuto contrarre l'infezione, con un animale i cui test di laboratorio hanno confermato un'infezione/colonizzazione,
- esposizione a una fonte comune: il fatto che una persona sia stata esposta alla stessa fonte comune o allo stesso veicolo di infezione di un caso umano confermato,
- esposizione ad alimenti o ad acqua da bere contaminati: il fatto che una persona abbia consumato alimenti o bevuto acqua la cui contaminazione è stata confermata in laboratorio o abbia consumato prodotti potenzialmente contaminati derivati da un animale i cui test di laboratorio hanno confermato un'infezione/colonizzazione,
- esposizione ambientale: il fatto che una persona si sia bagnata in acque o sia entrata in contatto con una fonte ambientale la cui contaminazione è stata confermata in laboratorio,
- esposizione in laboratorio: il fatto che una persona abbia lavorato in un laboratorio in cui esiste un rischio di esposizione.
Una persona può essere considerata epidemiologicamente correlata a un caso confermato se almeno uno dei casi nella catena di trasmissione è stato confermato in laboratorio. Nel caso di un focolaio di infezioni a trasmissione feco-orale o aerea non è necessario stabilire la catena di trasmissione per considerare un caso come epidemiologicamente correlato.
La trasmissione può avvenire per una o più delle seguenti vie:
- aerea: mediante la proiezione di aerosol sulle membrane mucose quando una persona infetta tossisce, sputa, canta o parla, o quando aerosol microbici dispersi nell'atmosfera vengono inalati da altri,
- per contatto: per contatto diretto con una persona infetta (feco-orale, goccioline respiratorie, cute o esposizione sessuale) o con un animale (ad esempio morso, accarezzamento) o per contatto indiretto con materiali o oggetti infetti (fomiti infetti, fluidi corporei, sangue),
- verticale: da madre a figlio, spesso in utero o per lo scambio accidentale di fluidi corporei solitamente nel periodo perinatale,
- mediante vettore: trasmissione da zanzare, zecche, acari, mosche e altri insetti infetti che trasmettono la malattia agli esseri umani con i loro morsi,
- alimenti o acqua: consumo di alimenti o acqua da bere potenzialmente contaminati.
Classificazione dei casi
I casi sono classificati come "possibile", "probabile" e "confermato". I periodi di incubazione per le malattie vengono indicati nelle informazioni aggiuntive al fine di agevolare la valutazione della correlazione epidemiologica.
- CASO POSSIBILE. Si definisce possibile un caso classificato come possibile ai fini della dichiarazione. Si tratta solitamente di un caso che soddisfa i criteri clinici quali descritti nella definizione del caso ma per il quale non esistono prove epidemiologiche o di laboratorio della malattia in questione. La definizione di un caso possibile è molto sensibile e poco specifica. Permette di individuare la maggior parte dei casi, ma in tale categoria saranno inclusi anche alcuni casi falsi positivi.
- CASO PROBABILE. Si definisce probabile un caso classificato come probabile ai fini della dichiarazione. Si tratta solitamente di un caso che soddisfa i criteri clinici e presenta una correlazione epidemiologica quali descritti nella definizione del caso. I test di laboratorio per i casi probabili vengono precisati solo per alcune malattie.
- CASO CONFERMATO. Si definisce confermato un caso classificato come confermato ai fini della dichiarazione. I casi confermati sono casi confermati in laboratorio e non devono necessariamente soddisfare i criteri clinici quali descritti nella definizione del caso. La definizione di un caso confermato è altamente specifica e meno sensibile; pertanto la maggior parte dei casi riferiti sarà vera anche se alcuni casi non verranno individuati. I criteri clinici di alcune malattie non alludono al fatto che numerosi casi acuti sono asintomatici (ad esempio Epatite A, B e C, Campilobatteriosi, salmonellosi) benché questi casi possano risultare importanti dal punto di vista della salute pubblica sul piano nazionale. I casi confermati rientrano in una delle tre sottocategorie elencate nel seguito. L'assegnazione a una sottocategoria viene fatta durante l'analisi dei dati utilizzando le variabili raccolte nel contesto delle informazioni relative ai casi.
- CASO CONFERMATO. IN LABORATORIO E CON CRITERI CLINICI Il caso soddisfa i criteri di laboratorio per la conferma del caso e i criteri clinici compresi nella definizione del caso.
- CASO CONFERMATO IN LABORATORIO E CON CRITERI CLINICI IGNOTI. Il caso soddisfa i criteri di laboratorio per la conferma del caso ma mancano informazioni relative ai criteri clinici (ad esempio è disponibile solo il rapporto di laboratorio).
- CASO CONFERMATO IN LABORATORIO E SENZA CRITERI CLINICI. Il caso soddisfa i criteri di laboratorio per la conferma del caso ma non soddisfa i criteri clinici compresi nella definizione del caso o è asintomatico.
Nota: per quanto riguarda alcune delle malattie oggetto di sorveglianza, la struttura delle definizioni di caso non segue la struttura tipica della definizione dei casi, come per quanto riguarda la malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ), delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e della resistenza antimicrobica.
Normativa
Decreto Ministeriale del 15 dicembre 1990. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1357_allegato.pdf
Decisione di esecuzione (UE) 2018/945 della Commissione, del 22 giugno 2018, relativa alle malattie trasmissibili e ai problemi sanitari speciali connessi da incorporare nella sorveglianza epidemiologica, nonché alle pertinenti definizioni di caso (Testo rilevante ai fini del SEE.)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32018D0945
Link
Ministero della Salute - modalità di segnalazione delle malattie infettive.
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioContenutiMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=650&area=Malattie%20infettive&menu=sorveglianza