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LE FONTI GIURIDICHE DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

A cura del Dott. Alfredo Dell'Aquila.


Legge 11 marzo 1974, n. 101.
Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.
G.U. 17 aprile 1974, n. 100.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:


Art. 1.
All'articolo 6 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è aggiunto il seguente comma:
"Gli istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di cui al precedente primo comma, debbono istituire un laboratorio specializzato per le ricerche scientifiche e le diagnosi relativamente alle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968 n. 34, provvedere alla specializzazione del proprio personale veterinario presso istituti e laboratori scientifici dei Paesi esteri e curare la collaborazione tecnico-scientifica con i predetti istituti. A seguito degli accordi di cooperazione tecnica e scientifica nel settore veterinario tra l'Italia ed i Paesi esteri, il Ministero della sanità per autorizzare uno o più istituti zooprofilattici sperimentali a prestare l'assistenza tecnica del proprio personale per il raggiungimento delle finalità previste negli accordi stessi".

Art. 2.
Il sesto comma dell'articolo 11 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è sostituito dal seguente comma:
"I componenti dei consigli di amministrazione degli istituti zooprofilattici sperimentali debbono essere scelti dai consigli regionali, provinciali e comunali tra le persone estranee ai consigli stessi; i rappresentanti delle regioni a statuto speciale sono designati dall'organo competente a norma dei rispettivi statuti".

Art. 3.
All'articolo 18 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è aggiunto il seguente comma:
"In attesa dell'approvazione del predetto regolamento, il consiglio di amministrazione può concedere un acconto sui futuri miglioramenti nella misura del 30 per cento dello stipendio base in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con un massimo di lire 40 mila mensili pro capite".

Art. 4.
Lo stanziamento annuo di L. 2.310.000.000 autorizzato dall'articolo 7 della legge 23 giugno 1970 n. 503, quale concorso dello Stato a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali, è elevato a lire 4.250 milioni per l'anno finanziario 1972 ed a lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1973.
A partire dallo stesso anno 1973, la somma di lire 5.000 milioni sarà annualmente ripartita, quanto a lire 1.000 milioni, con decreto del Ministro per la sanità mediante assegnazione di lire 100 milioni per ogni istituto e, quanto a lire 4.000 milioni, con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro, tenuto conto delle necessità finanziarie degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza.

Art. 5.
L'autorizzazione di spesa di cui alla lettera c) dell'articolo 8 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, è ridotta, a partire dall'anno 1973, da lire 1.000 milioni a lire 250 milioni.

Art. 6.
La tabella A (articolo 2) annessa alla legge 23 giugno 1970, n. 503 viene sostituita dalla seguente:

Tabella A
(Art. 2)


DENOMINAZIONE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI


Denominazione
Sede
Province
Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria
Torino
Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Val d’Aosta.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia
Brescia
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (già Istituto zooprofilattico sperimentale delle Tre Venezie)
Padova
Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Pordenone, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche
Perugia
Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (già Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana)
Roma
Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo (già Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo)
Teramo
L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso ed Isernia.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (già Stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno Nicola Miraglia)
Portici (Napoli)
Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia (già Istituto zooprofilattico sperimentale Salvatore Baldassarre)
Foggia
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia
Palermo
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (già Stazione zooprofilattica della Sardegna per la lotta contro le malattie infettive del bestiame)
Sassari
Cagliari, Nuoro, Sassari.


Art. 7.
Gli istituti interessati alle modificazioni territoriali introdotte con la presente legge nella tabella A di cui al precedente articolo determinano di concerto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti patrimoniali conseguenti nonché il trasferimento del personale in servizio, presso le sezioni provinciali interessate, concedendo allo stesso il diritto di opzione.

Art. 8.
All'onere di lire 1.940 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi prorogato, a tal fine il termine per l'utilizzazione delle disponibilità previste dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.
All'onere di lire 2.690 milioni annui derivante dallo stesso articolo 4 si provvede, per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, quanto a lire 750 milioni, con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente articolo 5 e, quanto a lire 1.940 milioni, rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1974



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