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I CENTRI NAZIONALI DI REFERENZA

A cura del Dott. Alfredo Dell'Aquila.

D.M. 12 agosto 1995.
Ministero della sanità.
Riconoscimento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, in Perugia, quale centro di referenza nazionale per lo studio e la diagnosi delle pesti suine.
G.U. 12 ottobre 1995, n. 239.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 23 giugno 1968, n. 34, recante norme per la profilassi delle malattie esotiche;
Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l’ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;
Vista la legge 11 marzo 1974, n. 101, che fa obbligo agli istituti zooprofilattici sperimentali di dotare la propria struttura di un laboratorio a scatola chiusa di massima sicurezza al fine di espletare le disposizioni di cui alla legge 23 giugno 1968, n. 34;
Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, riguardante il trasferimento alle regioni di funzioni statali e norme di principio per la ristrutturazione degli istituti zooprofilattici sperimentali;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria;
Vista la decisione del Consiglio CEE n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario ed in particolare per i centri di riferimento o di collegamento;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981, sulla profilassi della peste suina classica;
Vista la decisione del Consiglio CEE n. 89/187/CEE del 6 marzo 1989 che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento previsti dalla direttiva 86/469/CEE;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, riguardante il regolamento per la profilassi della peste suina classica;
Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 91/685/CEE dell’11 dicembre 1991 che modifica la direttiva 80/217/CEE sulle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1992, n. 351, sul regolamento concernente l’attuazione della direttiva del Consiglio CEE n. 85/322/CEE del 12 giugno 1985 relativa a talune disposizioni in materia di peste suina classica e di peste suina africana;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1993 che istituisce una commissione permanente di emergenza a livello nazionale incaricata del coordinamento di tutte le misure di controllo adottate dalle regioni e province autonome in materia di profilassi e lotta contro l’afta epizootica e contro le altre malattie infettive e diffusive contagiose;
Visto il decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993, concernente il riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;
Considerata l’esperienza acquisita dall’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche nello studio e nella diagnosi delle pesti suine;
Vista la necessità di adeguare l’attività diagnostica alle norme comunitarie assicurando il collegamento tra i laboratori nazionali con un laboratorio di referenza designato dallo Stato che disponga di attrezzature, strumentari e di sistemi di sicurezza e di antigeni standard correlati con quelli dei centri di referenza comunitari;
Visto il parere favorevole dell’Istituto superiore di sanità circa la funzionalità e l’affidabilità delle strutture, delle attrezzature, degli strumentari e dei sistemi di sicurezza dei laboratori di cui è dotato il centro di referenza di Perugia, per essere considerato centro di referenza nazionale per le pesti suine;

Decreta:

Art. 1.
Il centro per lo studio e la diagnosi delle pesti suine, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, viene riconosciuto centro di referenza nazionale.

Art. 2.
Il centro di referenza, di cui al precedente art. 1, fatte salve le competenze attribuite all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna dal piano italiano per l'eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna, approvato con decisione 94/881/CEE, deve provvedere ai seguenti adempimenti:
a) coordinare l'applicazione nei laboratori nazionali delle tecniche standard e dei metodi di diagnosi, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità;
b) fornire ai laboratori nazionali tutte le indicazioni per il prelievo, il confezionamento e l'invio dei campioni al centro di referenza stesso;
c) fornire ai laboratori nazionali le indicazioni e i protocolli operativi necessari per l'esecuzione degli esami diagnostici su campioni prelevati da animali delle specie sensibili ai virus pestosi;
d) conservare gli antigeni standard e i sieri di riferimento, correlati con quelli del centro di referenza dell'Unione europea sia per la peste suina classica (istituto di virologia - facoltà veterinaria - Hannover) sia per la peste suina africana (CISA - Madrid), in condizioni di sicurezza e tali da assicurarne l'efficacia;
e) provvedere alla differenziazione ed alla conservazione in apposita collezione di ciascuno stipite virale isolato dal materiale ricevuto dai vari istituti zooprofilattici sperimentali, da istituti universitari e da altri istituti di ricerca;
f) proporre e coordinare le ricerche, d'intesa con il Ministero della sanità, in collegamento con il centro di referenza della Comunità europea, finalizzate all'individuazione di nuovi metodi diagnostici;
g) stabilire rapporti di collaborazione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna per quanto riguarda le problematiche inerenti la peste suina africana;
h) stabilire rapporti di collaborazione con il centro di referenza dell'Unione europea e con i laboratori di referenza presso gli organismi internazionali, al fine di garantire una costante uniformità di funzionamento e di provvedere ad un interscambio di materiali e tecnologie utili all'aggiornamento costante delle metodologie di laboratorio;
i) effettuare corsi di aggiornamento sulle metodiche di analisi e di diagnosi previsti dai protocolli ufficiali;
l) provvedere all'allestimento ed alla conservazione di antigeni per la preparazione del vaccino contro la peste suina classica;
m) provvedere alla trasformazione dell'antigene in vaccino da utilizzare in situazioni di emergenza su preventiva autorizzazione del Ministero della sanità;
n) fornire il supporto tecnico, in fase di attuazione dei piani comunitari o nazionali di lotta contro le pesti suine.

Art. 3.
Nell'ambito del centro di referenza è istituito un Comitato di pronto intervento con il compito di operare immediatamente sull'intero territorio nazionale, al fine di assicurare comportamenti corretti ed uniformi volti alla rapida estinzione di focolai.

Art. 4.
I laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali, degli istituti universitari e di altri istituti di ricerca svolgeranno la propria attività, concordando le iniziative riguardanti le pesti suine con il centro di referenza dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

Art. 5.
Alle spese di funzionamento del centro di referenza delle pesti suine, l'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, provvederà con le quote del Fondo sanitario nazionale annualmente assegnate, ulteriori finanziamenti potranno essere assegnati sulla base di programmi di attività specificamente presentati al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, e da questo approvati e verificati.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1995

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