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I CENTRI NAZIONALI DI REFERENZA

A cura del Dott. Alfredo Dell'Aquila.



D.M. 1° agosto 1995.
Ministero della sanità.
Riconoscimento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, in Perugia, quale centro di referenza nazionale per la leucosi bovina enzootica.
G.U. 3 ottobre 1995, n. 231.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante norme per le misure di lotta contro le malattie epizootiche degli animali;
Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, riguardante il trasferimento alle regioni di funzioni statali e norme di principio per la ristrutturazione degli istituti zooprofilattici sperimentali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, di riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria;
Vista la decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario ed in particolare per i centri di riferimento o di collegamento;
Vista la decisione del Consiglio n. 89/187/CEE del 6 marzo 1989 che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento previsti dalla direttiva 86/469/CEE;
Vista l’ordinanza ministeriale 15 luglio 1982 contenente le norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica;
Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1985 contenente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica;
Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432, recante modifiche al decreto ministeriale 21 settembre 1985;
Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1992 recante modifiche al decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432 ed all’ordinanza ministeriale 15 luglio 1982 riguardanti il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti dalla leucosi bovina enzootica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, di recepimento delle direttive CEE 79/109, 79/111, 80/219, 80/1098, 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/586, 87/489 e 88/406, concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, tenuto conto anche delle direttive 84/643, 90/422 e 90/423;
Considerata l’esperienza acquisita dall’Istituto zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche nello studio e nella diagnosi della leucosi bovina enzootica;
Ritenuto opportuno coordinare, attraverso un unico centro di riferimento, l’attività di vigilanza e controllo svolta su tutto il territorio nazionale;
Vista la necessità di adeguare l’attività diagnostica alle norme comunitarie assicurando il collegamento tra i laboratori nazionali con un centro di referenza designato dallo Stato che disponga di attrezzature, strumentari, sistemi di sicurezza e antigeni standard correlati con quelli dei centri di referenza comunitari;
Visto il parere favorevole espresso dall’Istituto superiore di sanità sulla funzionalità ed affidabilità delle strutture, delle attrezzature, degli strumentari e dei sistemi di sicurezza dei laboratori di cui è dotato il centro di referenza dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche, per essere considerato Centro di referenza nazionale per la leucosi bovina enzootica;

Decreta:

Art. 1.
Il centro per lo studio e la diagnosi della leucosi bovina enzootica attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, viene riconosciuto Centro di referenza nazionale.

Art. 2.
Il centro di referenza, di cui al precedente art. 1, deve provvedere ai seguenti adempimenti:
a) coordinare l'applicazione nei laboratori nazionali delle tecniche standard e dei metodi di diagnosi, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità;
b) fornire ai laboratori nazionali tutte le indicazioni per il prelievo, il conferimento e l'invio dei campioni al Centro di referenza nazionale;
c) fornire ai laboratori nazionali le indicazioni e i protocolli operativi necessari per l'esecuzione degli esami diagnostici sui campioni prelevati da specie animali recettive alla leucosi bovina enzootica;
d) produrre i reagenti diagnostici secondo la normativa vigente e standardizzare gli stessi e quelli prodotti dai laboratori autorizzati;
e) provvedere alla diagnosi di laboratorio, attraverso l'esame istopatologico o altri metodi idonei, dei casi sospetti di linfosarcoma riscontrati in sede di esame anatomopatologico di animali recettivi alle leucosi bovina enzootica;
f) proporre e coordinare ricerche, d'intesa con il Ministero della sanità, finalizzate all'individuazione di nuovi metodi diagnostici, informando successivamente i laboratori nazionali;
g) effettuare corsi di aggiornamento sulle metodiche diagnostiche e sugli aspetti epidemiologici della malattia;
h) predisporre relazioni annuali sulla situazione epidemiologica della leucosi bovina enzootica nel Paese, sulla base dei risultati derivanti dall'attività diagnostica dei laboratori nazionali, e sulle attività svolte dal centro stesso;
i) assicurare il collegamento con il laboratorio di referenza della CEE (Statens Veterinarie Serumlaboratorium, Copenaghen, Danimarca) al fine di garantire una costante uniformità di funzionamento e di provvedere ad un interscambio di materiali e tecnologie utili all'aggiornamento costante delle metodologie di laboratorio.

Art. 3.
I laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali, degli istituti universitari e di altri istituti di ricerca svolgeranno la propria attività concordando le iniziative riguardanti la leucosi bovina enzootica con il centro di referenza dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

Art. 4.
Non si applicano le disposizioni in contrasto o incompatibili con il presente decreto.
Alle spese di funzionamento del Centro di referenza della leucosi bovina enzootica, l'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, provvederà con le quote del Fondo sanitario nazionale annualmente assegnate. Ulteriori finanziamenti potranno essere assegnati sulla base di programmi di attività specificamente presentati al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, e da questa approvati e verificati.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra immediatamente in applicazione.

Roma, 1° agosto 1995

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