torna indietro



I CENTRI NAZIONALI DI REFERENZA

A cura del Dott. Alfredo Dell'Aquila.

D.M. 31 ottobre 1994.
Ministero della sanità.
Riconoscimento, quale centro di referenza nazionale, per l'ittiopatologia, del centro per lo studio e la diagnosi delle malattie dei pesci, molluschi e crostacei, attivato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie a Basaldella di Campoformido.
G.U. 20 febbraio 1995, n. 42.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 23 giugno 1968, n. 34, recante norme per la profilassi delle malattie esotiche;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante norme per le misure di lotta contro le malattie epizootiche degli animali;
Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l’ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;
Vista la legge 11 marzo 1974, n. 101, che fa obbligo agli istituti zooprofilattici sperimentali di dotare la propria struttura di un laboratorio a scatola chiusa di massima sicurezza al fine di espletare le disposizioni di cui alla legge 23 giugno 1968, n. 34;
Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, riguardante il trasferimento alle regioni di funzioni statali e norme di principio per la ristrutturazione degli istituti zooprofilattici sperimentali;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria;
Vista la decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario ed in particolare per i centri di riferimento o di collegamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 555 del 30 dicembre 1992 regolamento per l’attuazione della direttiva n. 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti dell’acquacoltura;
Vista la decisione del Consiglio n. 89/187/CEE del 6 marzo 1989 che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento previsti dalla direttiva 86/469/CEE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, di riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la direttiva del Consiglio n. 93/53/CEE del 24 giugno 1993 che stabilisce misure minime di lotta contro talune malattie dei pesci;
Vista la direttiva del Consiglio n. 93/54/CEE del 24 giugno 1993 che modifica la direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti di acquacoltura;
Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1994, n. 287, regolamento recante norme sulla produzione, l’impiego e il controllo dei medicinali veterinari immunologici inattivati, aventi caratteristiche di vaccini stabulogeni e di autovaccini;
Considerata l’esperienza acquisita dall’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie nello studio e nella diagnosi delle malattie dei pesci, dei molluschi e dei crostacei;
Ritenuto opportuno coordinare, attraverso un unico centro di riferimento, l’attività di vigilanza e controllo svolta su tutto il territorio nazionale al fine di prevenire con interventi appropriati eventuali forme di malattie pericolose per il patrimonio ittico nazionale;
Vista la necessità di adeguare l’attività diagnostica alle norme comunitarie assicurando il collegamento tra i laboratori nazionali con un centro di referenza designato dallo Stato che disponga di attrezzature, strumentari, sistemi di sicurezza e antigeni standard correlati con quelli dei centri di referenza comunitari;
Vista la nota n. 13656/MVE 12 del 26 maggio 1992 con la quale l’Istituto superiore di sanità esprime il proprio parere tecnico favorevole sulla funzionalità e sull’affidabilità delle strutture, delle attrezzature, degli strumentari e dei sistemi di sicurezza dei laboratori di cui è dotato il centro di referenza di Basaldella di Campoformido (Udine), per essere considerato centro di referenza nazionale per l’ittiopatologia;

Decreta:

Art. 1.
Il centro per lo studio e la diagnosi delle malattie dei pesci, molluschi e crostacei, attivato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie a Basaldella di Campoformido (Udine), viene riconosciuto centro di referenza nazionale per l’ittiopatologia.

Art. 2.
Il centro di referenza, di cui al precedente art. 1, deve provvedere ai seguenti adempimenti:
a) coordinare, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità, l'applicazione nei laboratori nazionali delle tecniche standard e dei metodi di diagnosi;
b) fornire ai laboratori nazionali le indicazioni per il prelievo, il condizionamento e l'invio dei campioni;
c) fornire ai laboratori nazionali le indicazioni e i protocolli operativi necessari per l'esecuzione degli esami diagnostici sui campioni prelevati da pesci, molluschi e crostacei necessari per le indagini;
d) conservare gli antigeni standard e i sieri di riferimento, correlati per quanto concerne le malattie virali con il centro di referenza comunitario di Aarhus, in condizioni di sicurezza e tali da assicurare l’efficacia;
e) provvedere alla tipizzazione e alla conservazione in apposita collezione di ciascun sierotipo batterico e/o virale, isolato dal materiale ricevuto dai vari istituti zooprofilattici sperimentali;
f) assicurare il collegamento con il laboratorio di Aarhus ai fini della identificazione e tipizzazione di nuovi ceppi virali;
g) formulare e coordinare le ricerche in collegamento con il centro di referenza di Aarhus e con l’Istituto superiore di sanità, per la messa a punto di nuovi metodi diagnostici, informando successivamente i laboratori nazionali;
h) effettuare corsi di aggiornamento sulle metodiche di analisi e di diagnosi e sull’organizzazione dei programmi di vigilanza e di controllo;
i) stabilire rapporti di collaborazione con il/i centri di referenza presso gli organismi internazionali e tra questi provvedere ad un interscambio di materiali e tecnologie utili in grado di garantire una continua verifica delle capacità funzionali;
l) provvedere all’allestimento e alla conservazione in apposita collezione di antigeni per interventi sperimentali di immunoprofilassi e per indagini diagnostiche.

Art. 3.
Il centro di referenza opera in accertate condizioni di sicurezza al fine di evitare la diffusione del malattie infettive e parassitarie.

Art. 4.
L’importazione degli antigeni e dei materiali biologici ai fini dell’attività del centro viene effettuata sulla base delle disposizioni di cui all’art. 101 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dalla legge n. 108, citati in premessa. La conservazione, l’impiego e le operazioni diagnostiche sono sotto la vigilanza dell’Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 7 agosto 1973, n. 519, come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267.

Art. 5.
Nell’ambito del centro di referenza è istituito un comitato di pronto intervento con il compito di immediata assistenza sull’intero territorio nazionale al fine di assicurare comportamenti corretti ed uniformi volti alla rapida estinzione di focolai.

Art. 6.
I laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali, di istituti universitari e di altri istituti di ricerca svolgeranno la propria attività di sorveglianza e di controllo concordando le iniziative riguardanti l’ittiopatologia con il centro di referenza di Balsadella di Campoformido (Udine) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

Art. 7.
Non si applicano le disposizioni ed istruzioni in contrasto o incompatibili con il presente decreto.

Art. 8.
Alle spese di funzionamento del centro di referenza di Basaldella Campoformido (Udine), l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, con sede in Padova, provvederà con le quote del Fondo sanitario nazionale annualmente assegnate. Ulteriori finanziamenti potranno essere assegnati sulla base di programmi di attività specificamente presentati al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, e da questa approvati e verificati.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra immediatamente in applicazione.

Roma, 31 ottobre 1994.
p. Il Ministro: Nisticò.

Tasto SU


torna indietro

IZP logo2
inviate un commento