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I CENTRI NAZIONALI DI REFERENZA

A cura del Dott. Alfredo Dell'Aquila.

D.M. 2 novembre 1991.
Ministero della sanità.
Riconoscimento, quale centro di referenza nazionale, del Centro operativo veterinario di epidemiologia, programmazione e informazione attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», in Teramo.
G.U. 12 novembre 1991, n. 265.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l’ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;
Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, riguardante il trasferimento alle regioni di funzioni statali e norme di principio per la ristrutturazione degli istituti zooprofilattici sperimentali;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Vista la direttiva comunitaria n. 90/423 dell’8 gennaio 1990 recante modifiche alla direttiva n. 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica;
Vista la decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario per quel che concerne i laboratori di collegamento e riferimento per meglio attivare i controlli veterinari;
Vista la nota n. 600.2/24438/2630 del 26 giugno 1981 con la quale il Ministero della sanità ha stipulato con l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» una convenzione per l’istituzione di un centro operativo di epidemiologia, socio-economia e programmazione nel campo delle malattie animali e delle zoonosi per la raccolta e l’analisi delle informazioni necessarie per coordinare e completare un quadro nazionale e regionale sull’andamento delle malattie animali;
Vista la nota ministeriale n. 600.2/24439/8792 del 28 novembre 1983 con la quale il Ministero della sanità invita l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» come centro di referenza, a svolgere attività per lo studio e la ricerca in epidemiologia, programmazione e informazione veterinaria;
Vista la proposta dell’O.M.S. di designare l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» quale centro di collaborazione F.A.O. per l’epidemiologia e l’informatica veterinaria;
Considerata l’esperienza acquisita dall’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» nello studio, nella ricerca e nell’analisi operativa in epidemiologia e informazione veterinaria;
Ritenuto opportuno coordinare l’attività di indagine ed analisi epidemiologica veterinaria svolta su tutto il territorio nazionale al fine di programmare e verificare le azioni di sanità pubblica veterinaria attraverso un unico centro che funga da riferimento;
Vista la necessità di adeguare l’attività di indagine alle norme comunitarie assicurando il collegamento tra i centri regionali con un centro nazionale designato dallo Stato che disponga di attrezzature, personale e competenze da correlare con le rispettive unità operative comunitarie;
Vista la nota n. 19067/MVE.12 del 20 febbraio 1991, con la quale l’Istituto superiore di sanità ha espresso il parere tecnico favorevole alla funzionalità e affidabilità delle strutture, delle attrezzature, degli strumentari del Centro operativo veterinario di epidemiologia, programmazione e informazione (COVEPI) di Teramo, per essere considerato centro di referenza nazionale;

Decreta:

Art. 1.
Il Centro operativo veterinario di epidemiologia, programmazione e informazione (COVEPI), attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale», con sede in Teramo, è riconosciuto come centro di referenza nazionale.

Art. 2.
Il Centro di referenza di cui all’art. 1 deve provvedere ai seguenti adempimenti:
1) sviluppare, promuovere e coordinare metodi standard e protocolli operativi per l’analisi epidemiologica veterinaria approvati dall’Istituto superiore di sanità, in collegamento con gli altri istituti di ricerca;
2) fornire d’intesa con il Ministero della sanità, il necessario supporto tecnico-operativo nel settore della epidemiologia ed informazione veterinaria alle regioni ed agli altri istituti zooprofilattici sperimentali, facendo riferimento, sul piano operativo, agli osservatori epidemiologici veterinari attivati sul territorio nazionale per la sorveglianza epidemiologica;
3) correlare le funzioni di informazione in collegamento con il sistema informativo centrale di programmazione sanitaria del Ministero della sanità;
4) organizzare corsi di formazione e di aggiornamento sui metodi standard e protocolli operativi dell’epidemiologia e dell’informazione veterinaria, in stretto collegamento con il centro di collaborazione F.A.O./O.M.S. presso l’Istituto superiore di sanità per la ricerca e la formazione di sanità pubblica veterinaria;
5) curare, d’intesa con il Ministero della sanità, la predisposizione di una relazione annuale sull’attività di vigilanza e controllo nel settore veterinario in vista della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato sanitario del Paese;
6) redigere e divulgare, per conto del Ministero della sanità un Bollettino epidemiologico nazionale veterinario;
7) stabilire rapporti di collaborazione con i centri di referenza dislocati presso gli organismi internazionali e tra questi provvedere ad un interscambio di personale, di materiali didattici e tecnologici in grado di garantire una continua verifica delle capacità funzionali;

Art. 3.
Alle spese di funzionamento del centro di referenza, l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, con sede in Teramo, provvederà con le quote del Fondo sanitario nazionale, annualmente assegnate, sulla base di programmi di attività specificatamente presentati al Ministero della sanità – Direzione generale dei servizi veterinari e da questa approvati e verificati.

Art. 4.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra immediatamente in applicazione.

Roma, 2 novembre 1991 Il Ministro: DE LORENZO.


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