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I CENTRI NAZIONALI DI REFERENZA

A cura del Dott. Alfredo Dell'Aquila.



D.M. 20 maggio 1991.
Ministero della sanità.
Riconoscimento del centro sperimentale avicunicolo, in contrada Varcaturo di Napoli, quale centro di referenza nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie delle specie avicunicole, per i virus aviari.
G.U. 7 giugno 1991, n. 132.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 23 giugno 1968, n. 34, recante norme per la profilassi delle malattie esotiche;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria;
Vista la decisione del consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ed, in particolare, ai laboratori di collegamento o di riferimento;
Vista la richiesta del dipartimento di patologia, profilassi ed ispezione degli alimenti – sezione di patologia aviare della facoltà di medicina veterinaria dell’Università di Napoli, concernente la istituzione di un centro di referenza nazionale per lo studio dei virus influenzali aviari presso il centro sperimentale avicunicolo di Varcaturo;
Vista la convenzione registrata all’ufficio atti privati di Napoli n. 19092/A – Mod. A del 26 settembre 1978 stipulata tra la provincia di Napoli e l’Università degli studi di Napoli relativa alla istituzione in contrada «Varcaturo» di un centro avicunicolo;
Visto il parere favorevole dell’Istituto superiore di sanità concernente la istituzione presso il centro avicunicolo di Varcaturo di un centro di referenza nazionale per i virus influenzali aviari;
Ritenuto opportuno costituire un centro di riferimento per i virus influenzali aviari anche per lo studio della patologia indotta sui volatili e per le connessioni possibili con i virus influenzali umani;
Visto l’esito favorevole dei sopralluoghi effettuati dall’Istituto superiore di sanità presso il centro sperimentale di Varcaturo;

DECRETA:

Art. 1.
Il centro sperimentale avicunicolo in contrada Varcaturo (Napoli) in convenzione con l’Università degli studi di Napoli – facoltà di medicina veterinaria – dipartimento di patologia, profilassi ed ispezione degli alimenti – sezione di patologia aviare e la provincia di Napoli, viene riconosciuto quale centro di referenza nazionale per lo studio e l’accertamento delle malattie delle specie avicunicole, per i virus aviari.

Art. 2.
Il centro di referenza di cui al precedente art. 1 deve svolgere le seguenti attività:
a) coordinare l'attività diagnostica svolta dai laboratori degli istituti zooprofilattici e da altri laboratori correlando le tecniche diagnostiche standard con quelle dell'Istituto superiore di sanità;
b) fornisce ai laboratori di virologia nazionali le informazioni necessarie per i test sierologici e virologici confrontando i risultati con prove di comparazione;
c) fornisce ai laboratori di virologia nazionale, gli antigeni standard per l’effettuazione di esami sierologici diagnostici;
d) conserva in apposita collezione, in condizioni di sicurezza, gli antigeni fatti affluire dai servizi territoriali, dopo avere effettuato la loro identificazione e classificazione;
e) procede alla standardizzazione degli antigeni nei confronti del siero standard ufficiale fornito dal Centro internazionale di referenza di Weybridge;
f) coordina lo studio e le ricerche per la messa a punto di tecniche diagnostiche nuove d’intesa ed in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, informando successivamente i laboratori nazionali;
g) provvede alla tipizzazione di sierotipi ricevuti dai servizi territoriali;
h) effettua corsi di aggiornamento sulle tecniche diagnostiche e sulla organizzazione dell’indagine epidemiologica.

Art. 3.
L’importazione degli antigeni e dei materiali biologici necessari per l’espletamento delle attività del centro viene effettuata sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e della legge 24 febbraio 1965, n. 108, citati in premessa.
La conservazione, l’impiego e tutte le operazioni diagnostiche devono essere effettuate sotto la vigilanza tecnica dell’Istituto superiore di sanità in applicazione alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

Art. 4.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 20 maggio 1991
Il Ministro: DE LORENZO.

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