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I CENTRI NAZIONALI DI REFERENZA

A cura del Dott. Alfredo Dell'Aquila.



D.M. 2 maggio 1991.
Ministero della sanità.
Inizio dell'attività del centro di referenza nazionale per le malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, in Teramo.
G.U. 9 maggio 1991, n. 107.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108;
Vista la legge febbraio 23 giugno 1968, n. 34, recante norme per la profilassi delle malattie esotiche;
Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l’ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;
Vista la legge 11 marzo 1974, n. 101, che fa obbligo agli istituti zooprofilattici sperimentali di dotare la propria struttura di un laboratorio a scatola chiusa di massima sicurezza al fine di espletare le disposizioni di cui alla legge 23 giugno 1968, n. 34;
Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, riguardante il trasferimento alle regioni di funzioni statali e norme di principio per la ristrutturazione degli istituti zooprofilattici sperimentali;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria;
Vista la direttiva comunitaria n. 85/511/CEE che stabilisce le misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, con l’indicazione dei centri di referenza nei singoli Stati;
Vista la nota n. 600.2/24438/AG.13/2303 del 9 giugno 1981 con la quale il Ministero della sanità, in attuazione della legge 23 giugno 1968, n. 34, ha stipulato con l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise una convenzione per lo studio e la ricerca di malattie esotiche nel territorio nazionale;
Vista la nota ministeriale n. 600.2/24438/8791 del 28 novembre 1983 con la quale il Ministero della sanità invita l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise come centro di referenza a svolgere l’attività per lo studio e la ricerca delle malattie esotiche degli animali;
Considerata l’esperienza acquisita dall’Istituto zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise nello studio e nella diagnosi delle malattie esotiche;
Ritenuto opportuno coordinare l’attività di indagine epidemiologica svolta su tutto il territorio nazionale al fine di prevenire e combattere eventuali forme morbose non presenti ed estremamente pericolose per il patrimonio zootecnico e faunistico, attraverso un unico centro che funga da riferimento;
Vista la necessità di adeguare l’attività di indagine alle norme comunitarie assicurando il collegamento tra i laboratori nazionali con un laboratorio di referenza designato dallo Stato che disponga di attrezzature, strumentari e di sistemi di sicurezza e di antigeni standard correlati con quelli dei centri di referenza comunitari;
Vista la nota n. 19067/MVE.12 del 20 febbraio 1991, con la quale l’Istituto superiore di sanità ha espresso il proprio parere tecnico favorevole sulla funzionalità, affidabilità delle strutture, delle attrezzature, degli strumentari e dei sistemi di sicurezza dei laboratori di cui è dotato il centro di referenza di Teramo per le malattie esotiche, per essere considerato centro di referenza nazionale;

DECRETA:

Art. 1.
Presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, con sede in Teramo, è funzionante il centro per lo studio e l’accertamento delle malattie esotiche, non presenti nel territorio nazionale e particolarmente pericolose per il patrimonio zootecnico e faunistico. Per le condizioni e caratteristiche strutturali, funzionali e di sicurezza detto centro assume le funzioni di centro di referenza nazionale.

Art. 2.
Il centro di referenza di cui al precedente art. 1 deve provvedere ai seguenti adempimenti:
a) coordinare l'applicazione nei laboratori nazionali delle tecniche diagnostiche standard correlate a quelle dell'Istituto superiore di sanità;
b) fornire ai laboratori nazionali le indicazioni necessarie per l’esecuzione degli esami diagnostici e consentire la comparazione dei risultati di prove effettuate presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo;
c) fornire ai laboratori nazionali gli antigeni standard necessari per l’esecuzione degli esami diagnostici;
d) conservare gli antigeni standard in condizioni tali da garantire caratteristiche di efficacia e sicurezza;
e) provvedere alla tipizzazione di ciascun sierotipo ricevuto e alla conservazione in apposita collezione;
f) formulare e coordinare le ricerche di nuovi metodi diagnostici con l’Istituto superiore di sanità, informando successivamente i laboratori nazionali;
g) effettuare corsi di aggiornamento sulle metodiche di analisi e di diagnosi e sull’organizzazione dell’indagine epidemiologica;
h) stabilire rapporti di collaborazione con il/i centri di referenza presso gli organismi internazionali e tra questi provvedere ad un interscambio di materiali e tecnologie in grado di garantire una continua verifica delle proprie capacità funzionali;
i) provvedere al controllo ed alla caratterizzazione di materiale patologico;

Art. 3.
L’importazione degli antigeni e dei materiali biologici ai fini dell’attività del centro viene effettuata sulla base delle disposizioni di cui all’art. 101 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dalla legge n. 108/1965, citati in premessa. La conservazione, l’impiego e le operazioni diagnostiche sono sotto la vigilanza dell’Istituto superiore di sanità ai sensi della legge n. 519/1973.

Art. 4.
I laboratori degli istituti zooprofilattici ed altri istituti di ricerca svolgeranno la propria attività istituzionale per l’accertamento delle malattie esotiche, correlando l’indagine con il centro di referenza dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, sempre che l’indagine stessa non riguardi forme infettive: afta epizootica, malattie vescicolari, pesti suine già coordinate da altri centri di referenza nazionali.

Art. 5.
Sono fatte salve le disposizioni ed istruzioni che disciplinano l’attività di profilassi nel settore delle malattie esotiche. Sono abrogate le disposizioni ed istruzioni in contrasto o incompatibili con il presente decreto.

Art. 6.
Alle spese di funzionamento del centro di referenza, l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale», con sede in Teramo, provvederà con le quote del Fondo sanitario nazionale annualmente assegnate.

Art. 7.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entra immediatamente in applicazione.

Roma, 2 maggio 1991
Il Ministro: DE LORENZO.



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