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Legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5.
Norme per la organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche.(con le modifiche apportate dalla Legge regionale 1° settembre 1999, n. 25).
B.U.R.U. 26 febbraio 1997, n. 10.

Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.
2. Le funzioni regionali concernenti l’lstituto sono esercitate d'intesa tra le Regioni dell'Umbria e delle Marche ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 616/77, con le modalità di cui all'art. 21 della presente legge.

Art. 2.
(Natura e compiti dell’lstituto).
1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche è ente pubblico, dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica ed opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale come strumento tecnico scientifico dello Stato e delle Regioni dell'Umbria e delle Marche.
2. L’Istituto svolge le funzioni ed i compiti previsti dalle leggi 23 giugno 1970, n. 503, 11 marzo 1974, n. 101, 23 dicembre 1975, n. 745, dal D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 e dal decreto del Ministero della sanità 16 febbraio 1994, n. 190.
3. L’Istituto effettua le prestazioni previste da contratti e convenzioni stipulati nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6 ed all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.
4. L'Istituto svolge ogni altra attività prevista da disposizioni di leggi statali e regionali, nonché da norme comunitarie. Assicura l'attuazione dei piani, dei programmi e degli interventi stabiliti dalla Regione dell'Umbria e dalla Regione Marche nei rispettivi territori.
5. Gli indirizzi concernenti le attività dell'Istituto sono disposti dalle Regioni dell'Umbria e delle Marche in conformità ai piani ed ai programmi delle due Regioni.
6. Gli indirizzi di cui al comma 5 assicurano in via prioritaria equilibrata distribuzione delle risorse umane, strutturali e finanziarie in relazione alle effettive esigenze dei servizi ed attività dell'Istituto nel territorio delle due Regioni.

Art. 3.
(Statuto).
1. Lo statuto dell’lstituto zooprofilattico, nell'ambito delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 e della presente legge, stabilisce le norme fondamentali di funzionamento degli organi e dei servizi dell'lstituto nel territorio della Regione dell’Umbria e della Regione Marche.
2. Lo statuto in particolare disciplina le procedure di formazione degli strumenti di programmazione.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Art. 4.
(Organi).
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore generale;
c) il Collegio dei revisori.

Art. 5.
(Consiglio di amministrazione).
1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione dell'Umbria ed è composto da cinque membri di cui uno designato dal Ministero della sanità, due dalla Regione dell'Umbria e due dalla Regione Marche, scelti fra esperti di organizzazione e programmazione ovvero in materia di sanità.
2. Le designazioni di cui al comma 1 di competenza regionale vengono effettuate dai rispettivi Consigli regionali.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i membri possono essere rinominati per non più di una volta.
4. Non sono designabili nel Consiglio di amministrazione, qualora in carica, i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, i componenti di Giunte provinciali e comunali nonché i dipendenti delle due Regioni ed i dipendenti dell’Istituto.
5. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o morte di uno o più consiglieri, il Presidente della Regione dell'Umbria provvede alla sostituzione, su designazione dell'ente di competenza.

Art. 6.
(Il Presidente del Consiglio di amministrazione).
1. Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta elegge, con votazione distinta, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
4. Il Presidente può delegare al Vicepresidente compiti rientranti nell'esercizio delle proprie funzioni.
(Articolo così modificato dall'articolo 1 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 25.)

Art. 7.
(Compiti del Consiglio di amministrazione).
1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto. In particolare delibera:
a) lo statuto dell'Istituto ed i relativi regolamenti di attuazione;
b) il documento di piano che definisce le finalità gli indirizzi e gli obiettivi delle attività dell'lstituto nell'ambito delle previsioni di cui al comma 4 dell'art. 2;
c) il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il bilancio economico preventivo ed il bilancio consuntivo d'esercizio;
d) la destinazione dell'eventuale avanzo e la copertura della perdita d'esercizio e il riequilibrio della situazione economica;
c) la dotazione organica del personale e le sue variazioni.
2. Il Consiglio di amministrazione trasmette altresì, annualmente alla Giunta regionale della Regione dell'Umbria ed alla Giunta regionale della Regione Marche una relazione sull'attività dell'Istituto con particolare riferimento all'efficienza e all'efficacia della gestione, anche ai fini della valutazione dell'operato del Direttore generale.
(Articolo così modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 25.)

Art. 8.
(Collegio dei revisori).
1. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni, è nominato dal Direttore generale dell'lstituto ed è composto da tre membri di cui uno designato dalla Regione dell'Umbria, uno dalla Regione Marche, fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, ed uno designato dal Ministro del Tesoro.
2. Il Collegio dei revisori elegge il proprio presidente nella prima seduta convocata dal Direttore generale dell’Istituto.
3. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina i bilanci, le relative variazioni e l'assestamento.
4. Il Collegio dei revisori accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'lstituto.
5. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 9.
(Indennità).
1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano, con oneri a carico del bilancio dell'lstituto, le seguenti indennità, al lordo delle ritenute di legge:
a) al Presidente un'indennità mensile pari al 50 per cento di quella di consigliere regionale della Regione dell'Umbria;
b) al Vicepresidente un'indennità mensile pari al 30 per cento di quella di consigliere regionale della Regione dell'Umbria;
c) ai componenti del Consiglio di amministrazione un'indennità mensile pari al 20 per cento di quella di consigliere regionale della Regione dell'Umbria.
2. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un'indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti al Direttore generale dell'lstituto. Al Presidente del Collegio dei revisori compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.
(Articolo così modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 25.)

Art. 10.
(Il Direttore generale).
1. Il Direttore generale è nominato di concerto dalle due Regioni, con decreto del Presidente della Regione dell'Umbria, secondo le modalità previste dalla normativa statale per i direttori generali delle Aziende sanitarie.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale e rinnovabile.
3. Il compenso del Direttore generale è fissato nel limite massimo di quello previsto per i direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario della Regione dell'Umbria.
4. Nei casi di assenza o di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore sanitario veterinario su delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano di età dei due. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.
(Articolo così modificato dall'articolo 4 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 25.)

Art. 11.
(Compiti del Direttore generale).
1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'lstituto, ne dirige e gestisce le attività ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi della programmazione dell'Istituto, con particolare riguardo alla ricerca scientifica ed alla qualità delle prestazioni, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse a disposizione.
2. Il Direttore generale a tal fine in particolare:
a) persegue il costante miglioramento delle condizioni gestionali;
b) assicura l'efficiente impiego delle risorse ed il perseguimento dell'equilibrio economico dell’Istituto mediante la gestione del bilancio per budgets;
c) gestisce e valorizza il patrimonio dell'Istituto;
d) verifica, anche attraverso l'istituzione di un apposito servizio di controllo interno, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate dall'lstituto, nonché il buon andamento delle attività amministrative e tecnico scientifiche e riferisce al Consiglio in ordine ai risultati conseguiti ai fini della verifica di cui al comma 1 dell'art. 7;
e) assume le delibere concernenti la gestione dell'Istituto;
f) formula proposte per le delibere di competenza del Consiglio di amministrazione;
g) esercita ogni altra attività non attribuita alla competenza del Consiglio di amministrazione.
3. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Istituto senza diritto di voto.

Art. 12.
(I Direttori amministrativo e sanitario veterinario).
1.Il Direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario veterinario che sono preposti, rispettivamente, alla direzione dei servizi amministrativi ed alla direzione dei servizi tecnico scientifici dell'lstituto.
2. In particolare, e per quanto di rispettiva competenza, il Direttore amministrativo ed il Direttore sanitario veterinario:
a) concorrono con la formulazione di proposte e pareri alla formazione delle decisioni del direttore generale e del Consiglio di amministrazione;
b) svolgono ogni altra attività delegata dal Direttore generale.
3.Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario veterinario sono nominati dal Direttore generale con provvedimenti motivati fra laureati rispettivamente in discipline giuridiche o economiche ed in medicina veterinaria, che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto, per almeno cinque anni, attività qualificata e complessa rispettivamente di direzione tecnico amministrativa e di direzione tecnico sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario veterinario è a tempo pieno, è regolato da contratto di diritto privato, ha termine entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e può essere rinnovato.
5. Il compenso del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario veterinario è previsto nella misura del 70 per cento di quello del Direttore generale.
6. II Direttore amministrativo e il Direttore sanitario veterinario possono, per gravi motivi, essere sospesi o dichiarati decaduti dal Direttore generale con provvedimento motivato.
(Articolo così modificato dall'articolo 5 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 25.)

Art. 13.
(Insediamento degli organi).
1. Il Presidente della Regione dell'Umbria provvede alla prima convocazione del Consiglio di amministrazione ed al suo insediamento.

Art. 14.
(Consiglio dei sanitari).
1. È istituito il Consiglio dei sanitari, formato dalle rappresentanze dei vari profili professionali sanitari presenti nell'Istituto, costituito secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Ente.
2. Il Consiglio dei sanitari può formulare proposte e fornisce pareri in ordine all'attività dell'lstituto.

Art. 15.
(Organizzazione dell'Istituto).
1. L'Istituto ha la sede legale in Perugia ed è organizzato in modo da assicurare uniformemente le prestazioni tecnico scientifiche nel territorio delle due regioni e in modo da garantire, ai servizi veterinari regionali ed alle aziende sanitarie delle Regioni dell'Umbria e delle Marche, le prestazioni e la collaborazione necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di ogni altra funzione individuata nelle previsioni dei piani, dei programmi e delle direttive regionali. Le attività dell'lstituto sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di standards di qualità e buone pratiche di laboratorio.
2. I laboratori dell'lstituto, che producono medicinali ed altre sostanze occorrenti per l'esercizio di polizia veterinaria e per l'attuazione di piani di profilassi, nonché i centri per la fecondazione artificiale, se istituiti, devono avere impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.

Art. 16.
(Finanziamento).
1. L'lstituto ha autonomia finanziaria. Le fonti di finanziamento sono costituite dalle entrate di cui all'art. 6 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.
2. Gli eventuali contributi della Regione dell'Umbria e della Regione Marche sono previsti nei rispettivi bilanci in appositi capitoli.

Art. 17.
(Patrimonio).
1. Il patrimonio dell'lstituto è costituito dai beni posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge e da quelli che, per donazione o per altro titolo, pervengano all'lstituto medesimo.

Art. 18.
(Gestione economica, finanziaria e patrimoniale).
1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'lstituto è disciplinata dalle norme della legge regionale dell'Umbria 19 dicembre 1995, n. 51 in quanto applicabile e compatibile con la presente legge.

Art. 19.
(Vigilanza).
1. La vigilanza sugli organi dell’Istituto è esercitata di concerto dalle Regioni dell'Umbria e delle Marche ed i relativi provvedimenti sono assunti a mezzo di delibere della Giunta della Regione dell'Umbria.
2. Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori sono sciolti per persistente inattività, per violazioni di leggi o per gravi inadempienze.
2. bis. L'operato del direttore generale è sottoposto, trascorsi diciotto mesi dalla nomina, a verifica in riferimento al raggiungimento degli obiettivi e all'attuazione degli indirizzi fissati nonché al conseguimento dei risultati. In casi di esito negativo della verifica il direttore generale è dichiarato decaduto e il contratto è risolto.
3. E’ dichiarata, altresì, la decadenza e la risoluzione del contratto di lavoro del direttore generale nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave ed ingiustificato disavanzo o in caso di violazioni di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.
4. Con la stessa delibera che dispone lo scioglimento e la decadenza degli organi, viene nominato il Commissario straordinario per il tempo strettamente necessario per il rinnovo degli organi e comunque per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.
(Articolo così modificato dall'articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 25.)

Art. 20.
(Controllo).
1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono soggette alla valutazione di congruità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 31 della legge della Regione dell'Umbria 19 dicembre 1995, n. 51.
2. Le deliberazioni si intendono approvate se nel termine di quaranta giorni dalla data del loro ricevimento la Giunta della Regione dell’Umbria non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.
3. Le delibere di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmesse contemporaneamente, oltre che alla Giunta della Regione dell'Umbria, alla Giunta della Regione Marche, che entro quindici giorni dalla ricezione può prospettare osservazioni o rilievi alla Giunta della Regione dell'Umbria ai fini della decisione di controllo. Nel termine di cui al comma 2 la Giunta regionale dell'Umbria può acquisire elementi integrativi di giudizio ai fini della valutazione degli atti ad essa sottoposti.

Art. 21.
(Esercizio delle funzioni).
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 20, le funzioni di competenza della Regione dell'Umbria e della Regione Marche, previste dalla presente legge, sono esercitate dalle rispettive Giunte regionali che, al fine di raggiungere il concerto sulle decisioni da assumere, utilizzano lo strumento della conferenza di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La conferenza dei servizi è indetta dal Presidente o dall'Assessore alla sanità all'uopo delegato di una delle due Regioni e vi partecipano almeno i Presidenti delle due Giunte regionali o gli Assessori delegati ed i dirigenti delle due Regioni responsabili del procedimento.
3. Conformemente alle determinazioni assunte in sede di conferenza, la Giunta della Regione dell'Umbria adotta apposita deliberazione.

CAPO III

NORME FINALI

Art. 22.
(Abrogazione).
1. E’ abrogata la legge della Regione dell'Umbria 12 dicembre 1978, n. 69.

Art. 23.
(Entrata in vigore).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano con l'entrata in vigore di entrambe le leggi della Regione dell'Umbria e della Regione Marche di approvazione delle disposizioni di cui ai capi I e II.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Data a Perugia, addì 19 febbraio 1997

BRACALENTE

LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge:
- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Di Bartolo, deliberazione 12 gennaio 1996. n. 95. atto consiliare n. 342 (Vl legislatura).
- Assegnato per il parere alla IV commissione consiliare permanente "Affari sociali", il 29 gennaio 1996.
- Effettuata sull'atto un'apposita riunione, con i soggetti più direttamente interessati, che si è svolta a Perugia il 21 febbraio 1996.
- Testo concordato in successive riunioni con la Regione Marche.
- Testo licenziato dalla IV commissione consiliare permanente il 16 ottobre 1996, con relazioni del presidente Antonini per la maggioranza e del vicepresidente Filipponi per la minoranza (atto n. 342/bis).
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 novembre 1996, deliberazione n. 260.
- Rinviato a nuovo esame con atto del Commissario del Governo, prot. n. 96/1241 del 14 dicembre 1996.
- Riassegnato per il parere alla IV commissione consiliare permanente il 16 dicembre 1996, atto consiliare n. 342/ter (VI legislatura).
- Testo licenziato dalla IV commissione consiliare permanente con parere e relazione del presidente Antonini, il 22 gen-naio 1997 (atto n. 342/quater).
- Esaminato ed approvato, con emendamento, dal Consiglio regionale nella seduta del 3 febbraio 1997, deliberazione n. 310.
- Legge vistata dal Commissario del Governo il 15 febbraio 1997.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Area funzionale segreteria della Giunta e Affari giuridici (Ufficio segreteria della Giunta), ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

N O T E
Nota all'art. 1, comma 2:
Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382" (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 234 del 29 agosto 1977 e riprodotto nel S.O. al B.U.R. n. 40 del 7 settembre 1977), è il seguente:
"8. Gestioni comuni fra regioni. - Le regioni per le attività ed i servizi, che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.
Le attività ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni.
Nota all'art. 2, commi 2 e 3:
- La legge 23 giugno 1970, n. 503, recante "Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali", è pubblicata nella G.U. n. 179 del 17 luglio 1970.
- La legge 11 marzo 1974, n. 101, recante "Modifica della L. 23 giugno 1970, numero 503, sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali", è pubblicata nella G.U. n. 100 del 17 aprile 1974.
- La legge 23 dicembre 1975, n. 745. recante "Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali", è pubblicata nella G.U. n. 6 dell'8 gennaio 1976.
- il testo dell'art. 1, comma 6 e dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993. n. 270, recante "Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421". (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 180 del 3 agosto 1993). è il seguente:
".1. Natura e finalità.-Omissis.
6. Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unità sanitarie locali sono gratuite.
5. Erogazione delle prestazioni e produzione. - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Ie regioni e le province autonome, sono stabilite le prestazioni erogate dagli istituti per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, e sono individuati i criteri per la determinazione, da parte delle regioni, delle relative tariffe. -Omissis .".
- Il decreto del Ministero della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, recante "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1493, n. 270", è pubblicato nella G U. n. 68 del 23 marzo 1994.
Nota all’art. 3, comma 1:
Per il decreto legislativo 30 giugno 1993. n. 270, si vedano le note all'art. 2, commi 2 e 3.
Nota all’art 8 comma 1:
Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 37 del 14 febbraio 1992), è il seguente:
"1. Registro dei revisori contabili. - 1. E’ istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.
2. L’iscrizione nel registro dà diritto all’uso uso del titolo di revisore contabile.
Nota all’art. 10, comma 1:
Il testo dell'art. 3. comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 305 del 30 dicembre 1992), così come modificato con D.L. 27 agosto 1994, n. 512 (in G.U. n. 201 del 29 agosto 1994) convertito in legge con legge 17 ottobre 1994 n. 590 (in G.U. n. 251 del 26 ottobre 1994) e con D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (in S.O. alla G.U. n. 293 del 15 dicembre 1993), è il seguente: "3. Organizzazione delle unità sanitarie locali.-Omissis.
6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché I'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di istituzione dell'unità sanitaria locale e comunque non oltre il 30 aprile 1994. Scaduto tale termine, qualora la regione non vi abbia provveduto, Ia nomina del direttore generale è effettuata, previa diffida, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. l contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. ll direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dai direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal Consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega dal direttore più anziano per età. Ove I'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale. In caso di inerzia da parte delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure adeguate, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità. -Omissis ".
Nota all’art. 16, comma 1:
Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270. (si vedano le note all’art. 2, commi 2 e 3), è il seguente:
"6. Finanziamento. - 1. Il finanziamento degli istituti è assicurato:
a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale. La ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere;
b) a carico del Ministero della sanità, per quanto previsto dall'art. 7, comma 4. e dall'art. 12, comma 2. Iettera a), numero 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
c) dalle regioni e dalle unità sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;
d) dalle unita sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.
2. Il finanziamento degli istituti è inoltre assicurato:
a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione, da parte degli istituti, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 1 del presente decreto;
b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
c) dai redditi del proprio patrimonio;
d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento".
Nota all’art. 18, comma unico:
La legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51, recante "Norme in materia di contabilità, di amministrazione dei beni di attività contrattuale e di controllo delle aziende sanitarie regionali, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. n. 64 del 27 dicembre 1995.
Nota all'art. 20, comma 1:
Il testo dell'art. 31. comma 2. Iettera a), della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 (si veda la nota all'art. 18, comma unico), è il seguente:
"31. Modificazioni e abrogazioni.-Omissis.
2. La lettera a) dell’art. 24 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1. è sostituita dalla seguente:
"a) la valutazione di congruità, da esprimersi obbligatoriamente, anche ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, rispetto alle indicazioni del piano sanitario regionale, alle direttive vincolanti regionali ed alle risorse assegnate, sugli atti riguardanti il bilancio preventivo annuale e relative variazioni, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio di esercizio, la istituzione di nuovi servizi, la proposta di copertura delle perdite e per il riequilibrio della situazione economica, le deliberazioni di programmi di spese pluriennali, la determinazione qualitativa e quantitativa del personale. Non sono considerati impegni pluriennali quelli riferiti a spese il cui impegno non ecceda i dodici mesi." -Omissis.
Nota all’art. 21, comma 1:
Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, (pubblicata nella G.U. n. 192 del 18 agosto 1990 e riprodotta nel B.U.R. n. 37 del 5 settembre 1990), così come modificato ed integrato con legge 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. alla G.U. n. 303 del 28 dicembre 1993) e con decreto legge 12 maggio 1995. n. 163 (in G.U. n. 109 del 12 maggio 1995) convertito in legge con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. n. 160 dell'11 luglio 1995), è il seguente:
14.-1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando I'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.
2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi.
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
Nota all'art. 22, comma unico:
La legge regionale 12 dicembre 1978, n. 69, recante "Esercizio delle funzioni regionali in ordine all’Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche e ristrutturazione dell'lstituto", è pubblicata nel B.U.R. n. 53 del 20 dicembre 1978.


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