Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche
Webzine Sanità Pubblica Veterinaria: Numero 47, Aprile 2008 [http://www.spvet.it/] ISSN 1592-1581
Documento reperibile all'indirizzo: http://www.spvet.it/arretrati/numero-47/008.html


torna alla copertina della rivista
torna all'indice generale di SPV

Class Action, un nuovo strumento di difesa per il consumatore

Cannavò C.



Abstract: Nel lavoro presentato, l'oggetto di analisi è una delle politiche di cui la Comunità Europea si occupa sotto diversi profili, ovvero la tutela dei consumatori.
L'interesse verso la tutela del consumatori è tuttavia oggetto di svariate risoluzioni normative anche a livello nazionale.
In Italia, l'ultimo intervento normativo è stato attuato mediante l'adozione della legge Finanziaria 2008 (Legge 24.12.2007 n° 244), G.U. 28.12.2007.
All'interno del testo normativo è stato infatti previsto un nuovo strumento di azione giudiziaria a tutela del consumatore: "la Class Action". Ideato sulla falsariga dello strumento di origine statunitense.
L'analisi del problema è stata fatta esaminando le prime risposte che si sono manifestate all'introduzione di questo nuovo strumento di tutela per il consumatore. In particolare si fa riferimento all'ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori) alla quale si affiancano anche altre associazioni volte alla tutela del consumatore che in prima battuta si troveranno a poter utilizzare lo strumento della Class action.

INTRODUZIONE: Le politiche comunitarie

Alle politiche della Comunità Europea è dedicata la parte terza del trattato che istituisce la CE (Trattato di Maastricht in vigore dal 1 novembre 1993) in particolare si fa riferimento a quanto riportato agli artt. 23-118A. La disciplina comunitaria riguarda sia aspetti relativi alla formazione del mercato e alla disciplina della concorrenza, sia norme relative a veri e propri aspetti settoriali.
Alcuni esempi di politiche comunitarie sono: la politica agricola, quella industriale, e quella che sarà oggetto del presente lavoro sulla tutela dei consumatori.

TUTELA DEI CONSUMATORI

L'interesse verso la tutela dei consumatori è un fenomeno relativamente giovane, dato che ha catturato l'attenzione del legislatore solo a partire dai primi del Novecento. In particolare verso gli anni trenta, negli Stati Uniti, nasceva un movimento chiamato consumerism, volto alla protezione del consumatore.
Il movimento traeva le sue origini da una organizzazione conosciuta come "Consumer Union".

In Europa un simile approccio al consumatore tutelato avvenne solo dopo il secondo dopoguerra, quando cioè insieme alla diffusione di molti usi e costumi statunitensi, presero piede anche alcune teorie proprie di quella cultura. Verso la metà degli anni Settanta, si accese un dibattito all'interno del Parlamento europeo, relativamente alla necessità riscontrata, anche successivamente alla conferenza tenutasi a Parigi (1972), di promuovere una politica coerente ed efficace di protezione dei consumatori, in attuazione dell'articolo 2 del Trattato che istituisce le Comunità europee. Prende il via così una serie di interventi previsti nella risoluzione 1975, con i quali si mirava all'attuazione di una consistente protezione (contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore, contro i rischi che possono nuocere agli interessi economici dei consumatori, per la predisposizione di adeguati mezzi di consulenza, assistenza, risarcimento dei danni, per l'informazione e l'educazione del consumatore).

In questa fase cominciarono a raffinarsi metodi e procedimenti di controllo per la qualità dei prodotti, con particolare attenzione per quelli alimentari e si accenna all'introduzione nel panorama giuridico di una nuova figura, quella appunto del consumatore. Il riconoscimento di questo status giuridico lo riscontriamo all'art. 1 della l. n. 281/1998 in cui trovava disciplina la volontà del legislatore di "riconoscere e garantire espressamente i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti", legge ora abrogata dal D.lgs. n. 206/2005.
Ma la prima definizione di "consumatore" risale a qualche anno prima , a seguito del recepimento della Direttiva Comunitaria n. 13 del 1993, in forza dell'articolo 25 della legge n. 52 del 1996, sono stati inseriti nel Codice Civile al Titolo Secondo del Libro IV, gli articoli 1469 bis, ter, quater, quinquies e sexies in materia di protezione dei soggetti consumatori. L'articolo 1469 al comma 2 definiva il consumatore come: "... la persona fisica che agisce, al fine o in occasione della stipulazione di un contratto, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

Per comprendere il percorso della definizione di consumatore, occorre anche porre attenzione alle norme di ricezione delle diverse direttive della comunità europea (D.lgs. n. 50/1992 di attuazione della direttiva 85/577/CEE; D.lgs. n. 111/1995 di attuazione della direttiva 90/314/CEE; D.lgs. n. 109/1992 di attuazione della direttiva 89/395/CEE).

La definizione qui è più o meno restrittiva, a seconda delle esigenze specifiche di tutela degli interessi contemplati dalla norma, quindi caso per caso. Tuttavia rimane costante la distinzione tra consumatore e professionista, rilevata dal fatto che il consumatore si contraddistingue per il fine privato che persegue. Si ritiene che questa scelta sia giustificata dal fatto che si vuole proteggere solo chi risulti essere bisognoso delle attenzioni della legge e non altri soggetti che non mancano di esperienza e conoscenze tecniche tali da poter essere considerati esperti ed avveduti in materia.
L'evoluzione legislativa della tutela dei consumatori sul piano comunitario prende avvio con la carta europea di protezione dei consumatori (543/73). Attualmente tale tutela trova disciplina all'art. 153 del trattato CE e dispone che: "al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi".

La stessa Comunità prevede inoltre la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre in materia di tutela del consumatore misure di protezione più rigorose. A tal proposito sono state numerose le direttive adottate in riferimento alla pubblicità e all'informazione, recepite poi anche dall'ordinamento interno.
È proprio dalle basi poste dal diritto comunitario nasce una delle prime discipline italiane relative alla tutela dei diritti dei consumatori. In particolare la direttiva n. 450/1984 in materia di pubblicità ingannevole, così come modificata dalla direttiva n. 55/1997 in materia di pubblicità comparativa. Tali direttive sono state recepite dall'ordinamento italiano rispettivamente con il D.lgs. n. 74/1992 e il D.lgs. n. 67/2000. Da quest'ultimo è successivamente derivata la disciplina del Codice del Consumo con D.lgs. n. 206/2005.
La disciplina del Codice persegue quale scopo principale la tutela del consumatore e le persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale, e professionale, come pure gli interessi del pubblico in generale, dalla pubblicità ingannevole e dalle conseguenze negative che da essa scaturiscono.
Si definisce pubblicità ingannevole qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, anche con la sua presentazione, induce o puņ indurre in errore le persone fisiche e giuridiche alle quali è rivolta e che abbia la capacità di pregiudicarne il comportamento economico, oppure possa ledere un concorrente.

L'articolo 1 del decreto n. 74/1992 disciplina i caratteri della pubblicità che deve essere "palese, veritiera e corretta", ed inoltre l'articolo 4 precisa che "deve essere riconoscibile come tale".
Sono inoltre previste numerose altre direttive che stabiliscono gli obblighi di informazione in favore dei consumatori.
Si fa in questo caso riferimento a quante disciplinano ad esempio, in relazione a determinati prodotti e servizi, i contenuti informativi delle etichette o di eventuali altri tipi di documentazione che deve essere fornita al consumatore.

La CE interviene inoltre nel campo della disciplina inerente la responsabilità del produttore di beni e servizi e la sicurezza dei prodotti.
Relativamente alla responsabilità del produttore si fa riferimento alla direttiva n. 374/1985 recepita in Italia con DPR n. 24/1988.
La sicurezza dei prodotti trova disciplina in tante disposizioni di tipo settoriale, ed in particolare dalla direttiva n. 95/2001relativa alla sicurezza generale.
Per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, le normative comunitarie prevedono l'obbligo che i produttori commercializzino soltanto prodotti sicuri (food safety).

Nella direttiva 2001/95 viene precisato cosa o meglio a chi si deve far riferimento con il termine produttore, ovvero precisa che deve intendersi "produttore" non soltanto colui che fabbrica il manufatto in questione ma anche:

1) il rappresentante del fabbricante, se questi non risiede nella Comunità;

2) l'importatore se il rappresentante non risiede nella Comunità;

3) gli altri professionisti della catena di produzione;

4) il distributore.

Quel che si vuole mettere ben in luce è che ogni prodotto, il cui fine ultimo è la destinazione al consumatore, non deve presentare alcun rischio, fatta eccezione per quei rischi che vengono definiti compatibili con il normale utilizzo del prodotto e che per questo sono prevedibili.
Nel rispetto di questo obbligo generale di sicurezza i produttori dovranno aver cura di informare i consumatori relativamente ai rischi c.d. prevedibili ed adottare accorgimenti necessari in relazione al tipo di prodotto.

Per mantenere l'elevato standard di protezione i produttori saranno tenuti a considerare quali sono le caratteristiche principali del prodotto (composizione, imballaggio), i suoi effetti relativamente all'utilizzo combinato con altri prodotti, dovranno inoltre curare la presentazione del prodotto, quindi l'etichettatura, eventuali istruzioni per l'uso e la sua eliminazione ed infine individuare quelle categorie di consumatori che si imbatterebbero in un rischio grave in caso di utilizzo del prodotto (per esempio i bambini).

Accanto alla norma generale, è possibile identificare disposizioni specifiche, che prendono in considerazione prodotti con caratteristiche particolari. Fra queste un esempio sono le disposizioni per l'etichettatura dei prodotti alimentari, farmaceutici, cosmetici, apparecchi elettrici o le disposizioni per la sicurezza dei giocattoli.
La direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, nel nostro ordinamento è stata recepita con il D.lgs. n. 172/2004, in seguito confluito nel Codice del consumo. A tal proposito va menzionato anche il Regolamento n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità garante della sicurezza alimentare e fissa le procedure di tutela.

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Il soggetto preposto alla garanzia della tutela dei consumatori è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Nota anche come Autorità Antitrust, è una "Autorità indipendente" istituita dalla legge n. 287 del 10 ottobre 1990 relativa alle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato".

Con il termine Autorità indipendente si fa riferimento ad un'amministrazione pubblica che prende le proprie decisioni sulla base della legge, senza possibilità di ingerenze da parte del Governo né di altri organi della rappresentanza politica.
Essa ha anche competenze in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, così come stabilito dal Titolo III, Capo II del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, e in materia di conflitti di interessi, come stabilito dalla legge n. 215 del 20 luglio 2004.

I principali obbiettivi dell'Autorità sono:

a) assicurare le condizioni generali per la libertà di impresa, che consentano agli operatori economici di poter accedere al mercato e di competere con pari opportunità;

b) tutelare i consumatori, favorendo il contenimento dei prezzi e i miglioramenti della qualità dei prodotti che derivano dal libero gioco della concorrenza.

CLASS ACTION

In materia di tutela dei consumatori la CE si è mossa e continua a muoversi sotto i più svariati profili.

Ma quali sono le azioni riconosciute ai consumatori, affinché questi possano far valere i propri diritti? Sicuramente potranno adire l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, potranno rivolgersi a diversi "numeri verdi" per l'ascolto, ma da un punto di vista giuridico, esiste una azione che li autorizza alla richiesta di un risarcimento del danno subìto?

In Italia è stato introdotta con la finanziaria 2008 una azione giudiziaria che permette ad associazioni e comitati di chiedere al giudice l'accertamento di un diritto alla restituzioni di somme o al risarcimento del danno in relazione ad alcune materie. La particolarità di un'azione del genere consiste nel fatto che l'accertamento ad oggetto non varrà solo per coloro i quali si siano posti quali parti del giudizio, ma anche per coloro che, pur non prendendo parte al giudizio, vi abbiano comunque aderito.
Il tipo di azione sopra descritto ricorda il fenomeno delle "azioni di classe" di stampo statunitense.
Tale fenomeno ha avuto una sviluppo lento, legato all'evolversi dell'originario strumento del representative suit. Lo scopo cui mirava era di riuscire a ridurre il numero di liti che avessero lo stesso oggetto di contesa per ragioni di evidente economia processuale e di uniformità di giudicato.

La prima definizione ufficiale di class action risale al 1912 ed era la Federal equity Rule che ne fissò i requisiti per cui data l'impossibilità di far partecipare al processo la totalità dei soggetti di una data classe interessata, è richiesta una adeguata rappresentanza della classe da parte dei soggetti parte del processo, ed inoltre la presenza evidente di una questione di fatto o di diritto comune a tutti i membri della classe, partendo dal presupposto che vanno ritenuti tali tutti coloro ai quali è comune la medesima questione.

Il percorso Storico-Normativo italiano in tema di tutela di interessi collettivi, inizia sotto il vigore del codice di procedura civile del 1865.

Successivamente la disciplina di riferimento fu quella del codice di procedura penale del 1930 alcune leggi speciali consentivano alle associazioni di categoria, o comunque ad enti paragovernativi, di costituirsi parte civile nelle fattispecie in cui il reato presentasse le caratteristiche della "plurioffensività".

A partire dall'introduzione del nuovo Codice civile del 1942 e successivamente con la Costituzione (1948) e quindi con tutta una serie di leggi speciali avente ad oggetto materie diverse, l'ordinamento italiano ha conosciuto una serie di azioni più o meno tipiche, accomunate a soggetti non titolari o almeno non titolari in via esclusiva, del diritto dedotto in giudizio.
L'ordinamento giuridico italiano, in sede di recepimento di normative comunitarie ha introdotto numerose ipotesi di azione civile in cui la legittimazione processuale è accordata ad un ente a rilevanza collettiva, per la tutela di un interesse condiviso dall'intera categoria che l'associazione rappresenta.
L'ente esponenziale agisce qui a presidio di interessi dei quali non è diretto portatore, ma rispetto alla cui violazione abbia interesse, sufficientemente qualificato, ad agire.

Si tratta di azioni giudiziarie in cui il giudice si limita a verificare la legittimità o meno dell'atto, dell'attività o del comportamento di determinati soggetti, prescindendo del tutto dalla valutazione dell'entità della lesione provocata ai singoli soggetti della categoria, rappresentati dall'ente.
In riferimento ricordiamo la l. 30 luglio 1998 n. 281, che disciplina i diritti dei consumatori e degli utenti, in particolare gli artt. 1-3 dai quali è possibile evincere:

a) la possibilità, per le associazioni dei consumatori e degli utenti di intraprendere azioni giudiziali e stragiudiziali contro comportamenti che ledano un interesse, comune a più soggetti, che ricada nell'ambito delle materie tassativamente elencate;

b) che per la tutela dei diritti riconosciuti ai consumatori ed agli utenti dall'art. 2, la legittimazione ad agire in giudizio è estesa ad una serie di associazioni che possiedono una determinata rappresentatività sul territorio nazionale (art. 5) ma esclusivamente per chiedere al giudice di inibire la condotta lesiva, di adottare misure di correzione o di eliminazione degli effetti dannosi cagionati dalle violazioni accertate, di disporre la pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale del provvedimento, ove la pubblicazione sia in grado di contribuire ad eliminare o correggere gli effetti della violazione.

In questo tipo di previsione normativa, dalla estensione della legittimazione processuale ad una categoria indistinta di soggetti (e quindi alla relativa associazione di categoria), non se ne ricava un risarcimento economico del danno patrimoniale subito. Ciò resta possibile ai singoli individui in base alle consuete regole processuali dell'ordinamento. In riferimento poi all'art. 2909 del codice civile italiano, nel quale troviamo espresso il limite degli effetti del giudicato alle sole parti in giudizio, questo tipo di azioni collettive non possono e non vanno confuse con le class action così come riscontrate nel diritto nordamericano.
Nelle ipotesi di azione collettiva presenti nel nostro ordinamento esiste una marcata distinzione tra interesse individuale del singolo (che può coincidere, ma non necessariamente, con quello della collettività) e interesse ultraindividuale del gruppo organizzato.
È questa la principale argomentazione che ha indotto la dottrina italiana ad escludere la compatibilità in concreto delle class action di modello nordamericano con gli istituti del nostro ordinamento.

È con la finanziaria 2008, come già accennato, che viene introdotta nell'ordinamento italiano una azione giudiziaria che consente ad associazioni e comitati di chiedere al giudice l'accertamento di un diritto alla restituzione di somme o al risarcimento del danno relativamente a determinate materie. La novità di questa azione, rispetto alle previsioni normative già esistenti, sta nel fatto che diversamente da queste, l'accertamento non varrà solo per le parti apparse in giudizio, ma anche per tutti coloro che pur non prendendo parte al processo vi abbiano comunque aderito.

La previsione normativa (Codice del consumo D.lgs. n.206/2005, art. 140-bis inserito con la finanziaria 2008) delimita gli ambiti in cui è possibile ricorrere allo strumento della class action.
La class action è ammessa solo in tre tipologie di casi:
a) contratti stipulati mediante l'uso di formulari o comunque contratti le cui clausole non sono state oggetto di negoziazione fra i contraenti (ad esempio, tutti i contratti di telefonia, servizi, assicurazioni, bancari);
b) danni da fatti illeciti extracontrattuali (ad esempio, danni da prodotto difettoso);
c) danni derivanti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

Occorre che sussista l'interesse collettivo dei consumatori o utenti. Chiara la volontà del legislatore di non intendere con l'accezione "interesse collettivo" il suo aspetto tecnico giuridico (ossia interesse che fa capo ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale), ma più genericamente ogni interesse leso che faccia capo ad una pluralità di soggetti. Visto che, in caso contrario, sarebbe pressoché impossibile proporre class action in Italia. Da un'analisi del disposto dell'articolo 140-bis è possibile comprendere che:
la titolarità iniziare una class action è riconosciuta in capo ad associazioni e comitati adeguatamente rappresentativi di interessi collettivi fatti valere.
Pertanto sarà impossibile proporre una class action per i singoli consumatori o gruppi di consumatori che non siano organizzati in comitati o associazioni.

Non esiste alcuna normativa che definisca il concetto di adeguata rappresentazione, pertanto il compito di valutare la legittimazione dell'associazione, sarà rimesso alla competenza del giudice. La giurisprudenza esistente ha ritenuto di poter individuare la sussistenza di una adeguata rappresentatività sulla base di tre criteri: 1)contenuti e finalità di tutela dei consumatori presenti nello statuto dell'associazione; 2) aver preso parte ad organismi pubblici; 3) il riconoscimento della rappresentatività da parte di altri giudici.

Cosi come ha rilevato l'ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori) il problema della rappresentatività sarà affrontato in maniera diversa a seconda che si faccia riferimento all'operato di associazioni che si occupano di tutela dei consumatori e comitati preesistenti, e i comitati creati appositamente per promuovere la class action. Relativamente ai comitati preesistenti il giudice valuterà facilmente la rappresentatività, dato che potrà fare riferimento all'operato del passato, per quanto riguarda invece i comitati costituiti ad hoc per promuovere la class action, questi saranno tenuti a provare la propria rappresentatività.

Un interesse collettivo può essere fatto valere ricorrendo alla class action qualora risulti suscettibile di adeguata tutela. Quindi non si possono proporre class action che riguardino un numero di consumatori troppo esiguo ed inoltre non si potrebbe proporre una class action qualora le modalità con cui la lesione del diritto o la violazione del contratto si sono verificate richiederebbe per sua stessa natura il ricorso al giudice caso per caso, quindi l'impossibilità di generalizzare il caso.

La class action va proposta secondo disposizioni di legge, al tribunale in cui ha sede l'azienda contro cui è mossa l'azione. Nell'interpretazione della legge si ritiene che con il termine "sede" si deve far riferimento non esclusivamente alla sede legale, ma anche al luogo in cui l'impresa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio (art. 19 c.p.c.).

Uno dei punti deboli individuati nella finanziaria 2008 fa riferimento al fatto che alla class action potrà aderire solo il "consumatore" così come definito nel codice del consumo, ovvero: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta". Pertanto non possono partecipare soggetti diversi come ad esempio una qualunque azienda, piccola o grande, che abbia subito un danno nell'esecuzione di un contratto di adesione, nonostante che l'illecito contrattuale verificatosi sia identico a quello subito dal "consumatore".
Il singolo consumatore nel caso in cui voglia far valere in giudizio il proprio diritto al risarcimento relativamente ad una questione per cui sia stata già avviata una class action, dovrà decidere se promuovere una "azione individuale" contro l'impresa davanti al giudice competente; aderire alla class action già iniziata; oppure intervenire alla causa di class action non in qualità di aderente, ma attraverso una propria azione giudiziale. In quest'ultimo caso esso potrà portare in giudizio le proprie prove e le proprie ragioni a sostegno della "causa comune".
In ogni caso il consumatore non può aderire a diverse class action aventi lo stesso oggetto, anche se proposte da diverse associazioni. Questo in ragione del fatto che aderire alla class action significa agire in giudizio, e per i principi del diritto processuale italiano non si può agire nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso motivo con due cause contemporanee.
Relativamente alla comunicazione dell'attivazione di una class action, la legge dispone che una volta che il giudice abbia dato approvazione, ritenendo ammissibile una data class action, spetta al proponente darne una adeguata informazione.
In realtà la legge non spiega altro ma sarà lo stesso giudice a decidere le modalità attraverso cui andrà pubblicizzata l'azione. Per avere una pubblicità idonea al raggiungimento del maggior numero di aderenti, l'associazione proponente, ha bisogno di ingenti fondi per la pubblicazione ad esempio sui quotidiani nazionali.
Il che potrebbe influenzare le decisioni di associazioni con limitate disponibilità economiche.

Il consumatore che intenda aderire alla class action deve comunicare per iscritto all'associazione proponente, cosi come la legge dispone in merito.
Nulla dice la legge relativamente a come ciò debba avvenire, ma dato che dal ricevimento della comunicazione si producono effetti giuridici che vincoleranno il soggetto aderente, si ritiene possa essere utile, che l'aderente autentichi prima la propria firma e fotocopia del documento di identità presso il Comune di residenza o domicilio e solo dopo invii la propria adesione al proponente.
Conclusa la causa, verrà emessa la sentenza da parte del giudice. Qualora questo abbia ritenuto di accogliere la domanda giudiziale, si pronuncia accertando l'esistenza del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione, limitandosi ad indicare i criteri cui dovrà farsi riferimento per la quantificazione. Sul punto rileva una significativa differenza con il modello statunitense in cui oltre al risarcimento del danno si ottiene anche la condanna dell'azienda al pagamento dei danni c.d. punitivi, (quelli che nell'ordinamento statunitense vengono chiamati "punitive damages"), questo perché il modello mira essenzialmente alla realizzazione di finalità pubblicistiche di deterrenza e punizione. Il mancato recepimento del legislatore italiano ad un simile modello è perfettamente in linea con i principi fondanti del nostro diritto civile.
Tuttavia qualora sia possibile, allo stato degli atti, art. 140 comma 4, Codice del consumo, il giudice determina una somma minima che l'impresa sarà comunque tenuta a corrispondere ai singoli consumatori che hanno aderito all'azione. La perplessità che salta fuori in proposito è relativa alla "esecutività" di questa parte delle sentenza emessa, nel senso che è dubbia la possibilità che il consumatore abbia di iniziare una esecuzione forzata nei confronti dell'azienda pretendendo che questa ottemperi al giudicato. Questo perchè in tale contesto la competenza del giudice è di accertamento del diritto e non di condanna dell'azienda.

Pertanto successivamente alla emissione della sentenza tutto è rimesso alla "buona volontà" dell'azienda, nel senso che: in caso di vittoria della class action, l'azienda del caso potrà avanzare una proposta (entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza) di transazione ai singoli consumatori, attraverso il pagamento di una somma di denaro per il risarcimento del danno. Qualora la proposta non venga fatta o non venga accettata si apre una fase di conciliazione.

La legge non è sufficientemente chiara su chi debba accettare la proposta, se i singoli consumatori o il proponente. Dalla lettura della disciplina sembrerebbe che qualora anche uno solo dei consumatori non accetti l'eventuale proposta dell'azienda, il presidente del Tribunale dovrà costituire una "camera di conciliazione", ovvero un tavolo di trattativa, costituito ad hoc, o sull'accordo delle parte verso uno degli organismi di conciliazione previsti all'art. 38 del d. lg. N. 5/2003 . Su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, infatti, il Presidente del Tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'art. 38, D.Lgs. 17.1.2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il Tribunale. La camera sarà composta da un avvocato scelto dal proponente, uno scelto dall'impresa e presieduta da un avvocato cassazionista. I consumatori che hanno già aderito alla class action (e solo loro), se intendono partecipare alla fase conciliativa, dovranno espressamente farne domanda.

All'interno della camera può accadere o che gli avvocati trovino un accordo sui risarcimenti da pagare ai singoli consumatori o non si trovi alcun accordo, oppure che l'impresa non partecipi neppure.
In quest'ultimo caso i singoli consumatori pur avendo una pronuncia che accerta il loro diritto al risarcimento, dovranno nuovamente intentare causa, ma questa volta da soli, contro l'impresa per ottenere la quantificazione e liquidazione del proprio danno.

CONCLUSIONI

Forse lo strumento della class action è stato caricato di troppe aspettative, considerate anche le numerose critiche che sono state fatte alla disciplina di cui all'art. 140-bis del Codice del consumo.
Tali critiche sono state rilevate sia dalle associazioni dei consumatori che dai giuristi, partendo da una semplice analisi strutturale del nuovo strumento proposto dalla finanziaria 2008, che potrà essere utilizzato solo a partire da giugno dello stesso anno. Come sottolineato dal segretario generale dell'Unione Nazionale Consumatori (UNC) date le origini del percorso che ha portato alla disciplina delle class action all'italiana, va rilevato che in realtà le proposte che avevano sostenuto le Associazioni dei consumatori non sono state tenute in considerazione all'interno del disposto dell'articolo 140-bis. Ciò è importante perché saranno proprio le Associazioni che si troveranno ad utilizzare uno strumento solo parzialmente esaustivo.
Infatti l'UNC ha rilevato che lo strumento della class action non risulta idoneo a svolgere la funzione che doveva giustificarne la nascita, ovvero fungere da mezzo di riequilibrio per la posizione del consumatore ed in particolare delle sua posizione di debolezza, ogni volta che questi subisca la lesione di un diritto di scarso valore economico. La funzione infatti dovrebbe essere quella di rimediare all'antieconomicità di quelle azioni che difficilmente dal singolo verrebbero intraprese perché non convenienti in termini per l'appunto di costi da affrontare.
Tuttavia sono le stesse associazioni e prima fra queste l'ADUC a sostenere l'importanza dell'utilizzo della class action, evidenziando tra gli aspetti positivi la speranza che il nuovo strumento possa fungere da deterrente nei confronti delle aziende che mirando alla protezione della propria immagine e che cercheranno di indirizzare il loro operato verso una maggiore lealtà nei confronti dei consumatori.

L'impegno che le Associazioni si propongono di mantenere riguarda il voler guardare alle azioni collettive come ad una nuova opportunità, mirando a valorizzarne gli aspetti positivi, senza però "adagiarsi" sulla disciplina vigente, ma spingendo verso una riforma della stessa.

BIBLIOGRAFIA

- Alpa G., Diritto dei consumatori, Bari 1995

- Alpa G., Un mostro del diritto, ne Il Sole 24 Ore del 17 novembre 2007

- Bertucci E., Moretti C., Class-action italiana all'amatriciana. Dubbi e perplessità. Come agire, in Osservatorio legale, Gennaio 2008

- Carlini Prosperetti P. E., Dati comparativi di base in materia di azioni collettive (Class action, Azioni di gruppo, Azioni rappresentative delle associazioni dei consumatori), Materiale per il convegno del 23 Aprile 2004 - LUMSA

- Consolo C., "Class-action fuori dagli USA? - una indagine preliminare sul versante della tutela dei criteri di massa: funzione sostanziale e struttura processuale minima", Rivista di diritto civile, 1993, vol. I, p. 609 e ss.

- Dona M., Verso la "class-action": il vero, il falso e l'improbabile, in Diritto&Diritti Rivista Giuridica Telematica italiana, Marzo 2008

- Giussani A., Studi sulle class-action, Padova 1996

- Lucati I., Tutela del consumatore. Class-action all'italiana: nuove forme di tutela per consumatori ed utenti, Resp. Civ. n. 2 - Febbraio 2008

- Rescigno P., Sulla compatibilità tra il modello processuale della class action ed i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, in Giurisprudenza italiana, 2000

- Ruffolo V., La tutela individuale e collettiva del consumatore, vol I, Milano 1979

- Sabelli R., Pubblicità e pratiche commerciali scorrette, ingannevoli, aggressive: le nuove norme, ADUC scheda pratica

- Santa Maria A., Pozzoli D., Gambero E., Prime considerazioni intorno alla "azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori", la c.d. "class-action" italiana, Studio Legale,

- Santa Maria A., Proposta senza appigli comunitari, ne Il Sole 24 Ore del 25 novembre 2007

- Tazzini P., Diritto e consumatori, seconda edizione, Parma 2006

- Tocci M., Il concetto di consumatore nella legislazione, nella giurisprudenza e nella dottrina, in Diritto&Diritti Rivista Giuridica Telematica italiana, Marzo 2004

- Tocci M., Il ruolo delle associazioni dei consumatori nell'ordinamento giuridico italiano, in Diritto&Diritti Rivista Giuridica Telematica italiana, Aprile 2004

- Tripodi E., Consumatore e diritto dei consumatori: linee di evoluzione e codice del consumo, Altalex Quotidiano di informazione giuridica- n. 2116 del 29.04.2008,

Sitografia

http://www.aduc.it

http://www.agcm.it

http://www.altalex.com

http://www.diritto.it

http://www.europa.eu

http://www.leggiditaliaprofessionale.it

http://www.parlamento.it

http://www.santalex.com