Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche
Webzine Sanità Pubblica Veterinaria: Numero 31, luglio - ottobre 2005 [http://spvet.it]
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Il Veterinario aziendale


Ruina A.


Cominciamo con il dire a tutti i lettori di SPV che il cosiddetto "Veterinario aziendale", entro la fine dell' anno sarà una realtà.

Infatti sulla Gazzetta Ufficiale N. 152 del 02 Luglio 2005 è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n.117 relativo alla " Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ".

Il decreto stabilisce le norme generali di polizia sanitaria che devono essere applicate in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano, nei Paesi membri e in caso di introduzione da Paesi terzi.

Per quanto riguarda le definizioni si deve fare riferimento a quelle contenute nel Regolamento (CE) n. 178/2002, nonche' a quelle di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80.
In particolare:
a) "tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione": ciascuna di tali attivita', inclusa la produzione primaria di un prodotto di origine animale, nonche' il magazzinaggio, il trasporto, la vendita e la fornitura al consumatore finale di detti prodotti;
b) "introduzione": la presentazione di merci in uno dei territori menzionati nell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, ai fini della loro collocazione secondo le procedure doganali;
c) "veterinario ufficiale": un veterinario dell'Azienda unita' sanitaria locale;
d) "prodotti di origine animale": i prodotti derivati da animali e i prodotti derivati destinati al consumo umano, compresi gli animali vivi se preparati a tal fine.

Al fine di assicurare che le attivita' degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi citate, non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verrà definito, avvalendosi degli Istituti zooprofilattici sperimentali, un sistema di reti disorveglianza recante almeno:

a) le modalita' operative da porre in essere;

b) le misure da adottare in caso di accertamento di carenze;

c) il contenuto dei dati, il relativo formato, la durata di conservazione degli stessi, nonche' la periodicita' della loro trasmissione da parte delle regioni al Ministero della salute.

Il sistema di sorveglianza deve assicurare almeno che i prodotti di origine animale siano ottenuti solo da animali che soddisfano i requisiti di polizia sanitaria contenuti nella normativa in vigore e, in particolare, che:

a) gli animali da cui sono ottenuti i prodotti di origine animale, non devono provenire da un'azienda, uno stabilimento, un territorio o una parte di esso soggetti a restrizioni di polizia sanitaria applicabili nei confronti di detti animali e prodotti;

b) gli animali da cui sono ottenuti le carni e i prodotti a base di carne, non devono essere stati macellati in uno stabilimento in cui, al momento della macellazione o della produzione, erano presenti animali colpiti o che si sospetta fossero colpiti da una delle malattie oggetto delle disposizioni richiamate alla lettera a), o loro carcasse o altre parti, a meno che, nel caso di sospetto, esso non sia ufficialmente escluso;

c) gli animali e i prodotti dell'acquacoltura, devono essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni.

Ferme restando le attivita' di sorveglianza e monitoraggio sanitario garantite dai servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali per i fini sopra indicati, il decreto dovrà definire gli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori che potranno avvalersi, per la loro esecuzione, di un veterinario aziendale.
A tal fine con il medesimo decreto sono individuati, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari italiani, i compiti e le responsabilita' da attribuire a tale figura e i relativi requisiti professionali e di specifica formazione che devono essere correlati all'attivita' da svolgere.

Le regioni e le province autonome programmano e provvedono ad attuare adeguate attivita' di verifica periodica sul corretto operare dei veterinari aziendali.

Interessante è l'istituzione della figura del Veterinario aziendale da inserire a pieno titolo nel sistema di sorveglianza epidemiologica e sicuramente, sperando che lo stesso decreto attuativo lo chiarisca, da inserire a pieno titolo nei sistemi di rintracciabilità e nei sistemi di autocontrollo, cioè in tutti quei processi previsti dal Reg. 178/2002 che hanno come priorità assoluta la sicurezza alimentare.

Sarebbe importante che lo stesso decreto preveda l'obbligatorietà per tutte le aziende zootecniche, con l'eccezione di quelle che producono per le proprie esigenze famigliari,nonché per gli stabilimenti di produzione e trasformazione dei prodotti di origine animale la presenza di questa figura con un'assunzione diretta o tramite convenzione, chiaramente sia l'una che l'altra deve lasciare ampi spazi alla professionalità del medico veterinario e garantire la sua autonomia.

Il Veterinario aziendale dovrà avere una preparazione adeguata alle esigenze e alle richieste della filiera, e qui l'appello è alle nostre Facoltà di Medicina Veterinaria, e come sappiamo in Italia sono abbondantemente presenti, perché prevedano corsi specifici durante i normali cinque anni e poi nelle specializzazioni finalizzati a preparare i futuri Veterinari a queste nuove attivitā che richiedono sempre meno capacità cliniche sul singolo animale, ma capacità gestionali relative all'analisi del rischio, ai sistemi H.A.C.C.P. ed ai sistemi di rintracciabilità.

La qualifica di "Veterinario Aziendale" potrà essere, perciò, attribuita al medico veterinario che:

a) opera professionalmente, con carattere di continuità e sulla base di un formale contratto o convenzione di servizio stipulata direttamente con l'azienda, ove siano allevati animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, o con il titolare dei medesimi animali o con le strutture che producono alimenti di origine animale;
b) si impegni formalmente ad operare nell'ambito della sorveglianza sanitaria in collaborazione e sotto il controllo dei Servizi veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali, svolgendo nelle aziende il ruolo di Responsabile Sanitario, nonché di Referente per i predetti Servizi Veterinari.

d) possieda conoscenze specifiche di legislazione in materia di Sanità pubblica veterinaria.

Ancora, la qualifica di "Veterinario Aziendale" non potrà essere attribuita al medico veterinario che:

a) abbia vincoli di parentela, interessi finanziari in comune con il proprietario o il responsabile dell'Azienda o relativamente agli stessi animali, presso la quale svolge le prestazioni professionali e per la quale la qualifica è richiesta;

b) sia dipendente di Azienda Sanitaria Locale o di Istituto Zooprofilattico Sperimentale o di altre Istituzioni Pubbliche che svolgono attività attinenti alla professione veterinaria;

c) sia dipendente, oppure operi per conto, di Enti o Aziende fornitrici di materiali, strumenti o servizi all'azienda per la quale si richiede l'attribuzione della qualifica di "Veterinario Aziendale", ad eccezione che operi per conto del titolare degli animali allevati;

Questa è una grande opportunità per i colleghi liberi professionisti, per tutti i neo laureati, perciò č auspicabile che Ordini, Federazione degli Ordini, Sindacati operino per far si che il decreto attuativo sia chiaro e non troppo soggetto ad interpretazioni come (purtroppo) spesso accade.
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